A differenza del TFM il TFR è regolato da specifiche normative di legge ed è un accantonamento di parte dello stipendio del dipendente che gli verrà liquidato al termine del rapporto di lavoro.
Recentemente, ai fini di rilanciare la Previdenza Complementare e sgravare la Previdenza Pubblica è stata emanata una riforma legislativa (d.lgs. 252/05) che prevede le seguenti novità:
• Conferimento del TFR alla previdenza complementare: scelta esplicita e tacita;
• Equiparazione delle forme pensionistiche complementari;
• Liberalizzazione delle adesioni collettive;
• Nuovo regime per prestazioni e anticipazioni;
• Nuova disciplina fiscale;
• Misure compensative per le imprese;
• Vigilanza unificata sotto Covip.
A seguito della riforma previdenziale al dipendente dell’Azienda si offrono tre possibilità di destinazione del proprio TFR:
• Opzione 1: destinazione del TFR al Fondo Pensione gestito dall’INPS;
• Opzione 2: destinazione del TFR a Fondi Pensione Sindacali o Privati;
• Opzione 3: lasciare il TFR all’Azienda.
Per quanto riguarda la seconda e la terza opzione siamo in grado di offrire dei prodotti specifici e più precisamente dei Piani Individuali Pensionistici o dei Fondi Pensione per la seconda opzione, offerta rivolta direttamente al dipendente, e per la terza opzione la Polizza di gestione TFR che si rivolge direttamente all’Azienda.
Per quanto riguarda il TFR lasciato in Azienda è possibile quindi stipulare apposita polizza di Capitalizzazione del Trattamento di Fine Rapporto, tramite questa assicurazione collettiva è possibile effettuare accantonamenti graduali per far fronte agli impegni economici derivanti dalla liquidazione del TFR.
Mediante il contratto di Capitalizzazione a premio unico (con la possibilità di versamenti aggiuntivi) ed a prestazioni rivalutabili per l’accantonamento del TFR, viene sottoscritto un piano di accantonamento.
Prestazioni Assicurate
Alla scadenza prevista dal Contratto, a fronte del pagamento da parte del Contraente di un premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi, la Compagnia si impegna a corrispondere un capitale, rivalutato annualmente secondo i criteri indicati successivamente (Rivalutazione del Capitale).
Sono previste prestazioni anche in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, nonché anticipazioni in costanza del rapporto di lavoro. Sotto particolari condizioni è consentito il riscatto di singole posizioni contrattuali.
Premio
L’entità del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi, e la loro attribuzione ad ogni dipendente sono quelli richiesti dal Contraente
Ogni premio garantisce la corresponsione, alla scadenza prefissata per ogni dipendente, di un corrispondente capitale iniziale, maggiorato delle rivalutazioni spettanti.
Rivalutazione del Capitale
Il Capitale si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, ed è ottenuto come risultato della rivalutazione del capitale iniziale, consolidato insieme alle rivalutazioni delle rate pro-tempore derivanti dall’entrata di nuovi dipendenti e detratte le anticipazioni eventuali erogate nell’anno.
La percentuale minima di rivalutazione è del 2%, l’entità del Capitale rivalutato verrà comunicata al Contraente tramite un Rendiconto annuale.
Liquidazioni
La liquidazione di quanto dovuto dalla Società al Contraente, è prevista nei seguenti casi:
• liquidazione per scadenza: verrà liquidato il capitale rivalutato alla scadenza prevista dal piano di accumulo
• liquidazione per anticipata risoluzione del rapporto di lavoro: l’importo liquidato è pari al capitale rivalutato quale risulta al momento della liquidazione
• anticipazioni in costanza di lavoro: l’importo liquidato è pari alla somma dichiarata liquidabile dal Contraente
• riscatto: non è consentito salvo il caso di richiesta concorde effettuata dal Contraente e dal dipendente interessato.
Opzioni a scadenza
Alla scadenza del contratto oppure al termine del 25° anno dall’epoca di ciascun versamento, se anteriore, il Contraente ha facoltà di differire la liquidazione del capitale rivalutato per un numero prefissato di anni.
Con questo tipo di contratto quindi si delega la Compagnia a gestire il TFR per conto dell’Azienda, proteggendo il capitale dall’inflazione e garantendosi comunque un minimo certo di rivalutazione dello stesso. |